Rischio di equipollenza tra occultamento e omessa esibizione
Metro severo della Cassazione che non considera la successiva condotta dell'imputato, volta a collaborare fattivamente con i verificatori per ricostruire l’entità del proprio volume d’affari.
Il contribuente che non indica in maniera puntuale il luogo di conservazione delle scritture contabili obbligatorie, può essere chiamato a rispondere del reato di occultamento (art. 10, D.Lgs. 74/2000), anche prescindendo da una successiva condotta dell'accusato volta a collaborare fattivamente con i verificatori, onde ricostruire l’entità del proprio volume d’affari. Tale discutibile assunto emerge con disarmante chiarezza da una recente pronuncia della III^ Sezione Penale della Cassazione (sentenza 9.09.2019, n. 37348).
I giudici non hanno all’uopo tenuto in considerazione il contegno collaborativo del contribuente, confermando il disvalore dell'indisponibilità dei documenti fiscali richiesti e prescindendo da una corretta graduazione del comportamento dell’imputato, comunque volto a consentire (e non impedire) le dovute verificazioni dell’organo di controllo. La qualificazione del fatto e le susseguenti attribuzioni di responsabilità penale, non possono tuttavia esser pienamente condivise, in difetto di quello che costituisce l’elemento fondante di tutti i reati: la “concreta offensività” della condotta delittuosa, così come contestata nel caso in esame.
Una consolidata giurisprudenza, sulla spinta della più attenta dottrina, ha infatti avuto modo di chiarire come il perfezionamento del reato in questione non può ritenersi raggiunto qualora il risultato...