Con la risposta all'interpello n. 136/2020, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'obbligo di riscossione accentrata dei compensi dei medici che operano nell'ambito di strutture sanitarie private prevista dall'art. 1, c. 38 L. 296/2006, non si applica per le prestazioni rese da medici che svolgono l'attività professionale attraverso una società tra professionisti, in quanto queste ricadono nell'ambito del reddito di impresa (riferimento a risposta di interpello n. 128/2018). La riscossione accentrata dei compensi riguarda perciò solo i compensi dei medici e paramedici, la cui attività dia luogo a reddito di lavoro autonomo (situazioni in cui operano come liberi professionisti e non attraverso una S.T.P.).
Il caso è il seguente: l'istante, in qualità “struttura sanitaria privata”, chiede se le prestazioni rese da medici che operano attraverso una società tra professionisti (S.T.P.) devono essere ricondotte nell'ambito applicativo dei cc. da 38 a 42 L. 27.12.2006, n. 296, che prevedono gli obblighi di incasso e registrazione dei compensi dei medici lavoratori autonomi che prestano attività presso la propria struttura e la trasmissione annuale dei relativi dati. L'istante ritiene di non essere obbligato a comunicare i compensi riscossi riferibili ai medici che rendono prestazioni sanitarie mediante una S.T.P., dal momento che le somme percepite da una S.T.P....