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Imposte e tasse 25 Ottobre 2021

Riscossione dopo il Decreto fisco-lavoro

Chiarimenti nelle faq diramate sulle novità introdotte con il D.L. n. 146/2021, in vigore dal 22.10.2021.

Si segnalano chiarimenti nelle faq dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pubblicate dopo le novità introdotte con il D.L. n. 146/2021, in vigore dal 22.10.2021. I soggetti con dilazioni concesse dopo l’8.03.2020 e durante il periodo di sospensione all’art. 68, D.L. n. 18/2020 avrebbero dovuto versare le somme sospese entro il 30.09.2021 e non possono fruire della rimessione in termini al 31.10.2021: entro il 31.10.2021 il debitore con piano pendente all’8.03.2020 deve versare un numero di rate tale che gli consenta di restare al di sotto delle 18 rate complessivamente non pagate; cartelle notificate dal 1.09 al 31.12.2021: prima di 150 giorni dalla notifica, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non può effettuare alcuna attività di recupero del debito. Debitori riammessi - Ai sensi dell’art. 3, D.L. n. 146/2021 tutti i debitori con piani di rientro in corso all’8.03.2020, decaduti alla data del 22.10.2021, sono di diritto riammessi alla rateazione. Inoltre, con riferimento agli stessi soggetti, si prevede che le somme sospese devono essere pagate entro il 31.10.2021, tenendo conto del fatto che la nuova causa di decadenza dal beneficio del termine è elevata a 18 rate non pagate. Le Faq confermano che il debitore potrà corrispondere entro il 31.10 un importo corrispondente a un numero di quote tale da consentire di rispettare il nuovo limite di decadenza. Versare 3 rate - Se si tiene...

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