Dopo un periodo di “congelamento” della riscossione e degli accertamenti dovuto ai vari DPCM che si sono susseguiti senza sosta nel corso dell'anno pandemico 2020, dal 1.01.2021 è ripartita la corsa dello Stato per recuperare, da un lato, base imponibile, e dall'altro, mancate entrate dovute allo stop dell'invio delle cartelle esattoriali.
Si inizia il 2021 con l'emergenza sanitaria ancora in corso e le notifiche via PEC di atti degli enti pubblici. Con l'arrivo dell'ex presidente della BCE Mario Draghi, nel momento in cui si scrive, risulta arduo effettuare previsioni a breve periodo su eventuali proposte di rottamazione-quater o simili, al fine di salvare il salvabile e non rischiare fallimenti a catena che porterebbero l'Italia ai livelli di PIL dell'anteguerra.
In soccorso dell'imprenditore “eroe” indebitato, occorre rilevare un'interessante modifica normativa che potrebbe riequilibrare la partita con gli Enti pubblici, così da permettere un rilancio della propria attività in ottica di continuità. La L. 27.11.2020, n. 159 ha convertito il D.L. 125/2020, anticipando nell'attuale impianto normativo della legge fallimentare del 1942 le disposizioni previste dagli artt. 48, c. 5, 63 e 88 del Codice della crisi d'impresa, che vedrà la luce a settembre 2021, salvo ulteriori rinvii. Preme evidenziare, in particolare, la possibilità prevista dall'art. 180, c. 4 e dall'art. 182-bis, c. 4, che consente in sintesi la possibilità del Tribunale di omologare il piano di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di voto dell'Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando:
1) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze;
2) la relazione del professionista attestatore indica che la proposta di soddisfacimento risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Tali modifiche normative prevedono una seconda chance procedurale agli imprenditori in crisi. Anche in caso di diniego della proposta da parte degli Enti pubblici, è consentito al Tribunale competente di omologare il piano, imponendo di fatto ai creditori pubblici la proposta dell'imprenditore, nel caso sia comunque migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria, sia essa volontaria o di natura giudiziale.
