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Imposte e tasse 17 Giugno 2021

Riscossione sospesa: caos normativo e soluzione interpretativa

Come uscire dal labirinto in materia di ritenute alla fonte cagionato dal proliferare delle disposizioni d'emergenza, al quale ha posto fine la risoluzione 1.06.2021, n. 40/E.

La torrentizia proliferazione di norme nel corso dell'emergenza sanitaria, ha spesso creato disorientamento sulla reale portata delle disposizioni che, a più riprese e a titolo diverso, hanno modificato i termini di versamento. In parti colare, il dubbio riguardava l'applicazione dell'art. 61, c. 1 D.L. 17.03.2020, n. 18 (Decreto Cura Italia): la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, era applicabile anche al versamento delle trattenute operate dai sostituti d'imposta, relative alle addizionali regionale e comunale, come disposto dal successivo art. 62?

Ciò premesso, l'art. 61, c. 1 citato prevede che, per i soggetti di cui al c. 2 del medesimo articolo, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi:
  • ai versamenti delle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973 dal 2.03 al 30.04.2020;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2.03 al 30.04.2020;
  • ai versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.
La criticità nasce dal fatto che l'art. 61, tra l'altro, ha specificatamente disciplinato la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi, già disposta dall'art. 8 D.L. 2.03.2020, n. 9 (non convertito), definendo con maggior precisione il perimetro dei versamenti sospesi.
L'art. 62, c. 2 D.L. 18/2020, invece, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, ha sospeso i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo 8.03 – 31.03.2020 relativi:
  • alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  • all'Iva;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali;
  • ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
Dunque, l'art. 62, c. 2, diversamente dall'art. 61 c. 1, nel definire il perimetro dei versamenti sospesi, in presenza di particolari requisiti, richiama espressamente le “trattenute relative all'addizionale regionale e comunale”.

Nel trasfondere il contenuto dell'art. 8 D.L. 9/2020 nell'art. 61 del “Decreto Cura Italia”, il legislatore ha, quindi, modificato il perimetro dei versamenti sospesi, senza tuttavia estendere la sospensione alle trattenute, espressamente menzionate nel successivo art. 62. La lettera della norma non consente, pertanto, di ricomprendere le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi di cui all'art. 61. Né alcun spunto in tal senso si rinviene nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa al decreto legge in argomento che, nel descrivere il contenuto dell'art. 61, non fanno mai riferimento alle trattenute relative alle addizionali, contemplate, invece, nel commento all'art. 62.

Ciò posto, è altrettanto vero che il rappresentato disallineamento tra la formulazione degli artt. 61 e 62 D.L. 18/2020, unito al rapido susseguirsi degli interventi normativi in tema di sospensione dei versamenti tributari, in favore di imprese e professionisti che operano nei settori più colpiti dall'emergenza Covid-19, insieme alla risonanza mediatica data alle “sospensioni dei versamenti” in senso atecnico e generico, potrebbe avere generato un legittimo fraintendimento in capo ai sostituti d'imposta che hanno sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali, valutando che la finalità delle misure fiscali fosse indirizzato verso una generica e generale sospensione dei versamenti effettuati in qualità di sostituto d'imposta.

Tutto ciò premesso e considerato, in tale evenienza, ai sensi dell'art. 10 L. 27.07.2000, n. 212, non saranno dovuti sanzioni e interessi se i contribuenti, prendendo atto, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti della risoluzione 1.06.2021, n. 40/E, di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvederanno tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.