Nelle società di capitali, la costituzione della riserva legale, la cui funzione è quella di assicurare la stabilità del capitale evitando che sia eroso a causa delle perdite, è disciplinata dall'art. 2430 C.C., secondo il quale, salve le disposizioni delle leggi speciali, “dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale”.
Nelle società a responsabilità limitata semplificata, il medesimo obiettivo viene perseguito grazie all'art. 2463 C.C., il quale prevede l'accantonamento di 1/5 degli utili a riserva, fino a quando la riserva stessa, unita al capitale, non abbia raggiunto l'ammontare minimo di 10.000 euro quale capitale sociale dettato dalla norma delle società a responsabilità limitata. Si tratta dunque di un meccanismo di accumulo di capitale di rischio che si traduce nella destinazione di una parte del patrimonio a rafforzamento forzoso della capitalizzazione e in pratica, nell'assoggettamento obbligatorio ad accantonamento contabile di una parte degli utili di esercizio. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite e va reintegrata qualora dovesse diminuire per qualsiasi ragione. In seguito al superamento della soglia di 10.000 euro,...