Coop e terzo settore 19 Novembre 2019

Riserve delle cooperative indivisibili ma non indisponibili

I due aspetti vengono spesso confusi, ferma restando la destinazione degli utili successivi alla ricostituzione di queste poste.

Nel merito delle riserve delle società cooperative dispongono gli artt. 2514 e 2545-ter C.C. La prima norma statuisce i cd. “requisiti mutualistici” che devono essere previsti dallo statuto e di fatto rispettati, tra i quali l'obbligo di cui alla lett. d) della devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale e dei dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. 59/1992. Il medesimo concetto è, nella sostanza, ribadito dall'art. 2545-ter C.C. secondo il quale “sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite fra i soci, neppure in caso di scioglimento della società”. La stessa norma prosegue disponendo nel merito dell'utilizzabilità delle riserve indivisibili precisando che “possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite fra i soci in caso di scioglimento della società”. Ne consegue quindi che, fatte salve le eventuali ipotesi di carattere generale che ne prevedono l'indisponibilità, tutte le restanti riserve, ancorché indivisibili ai sensi dei richiamati artt. 2514 e 2545-ter, sono da considerarsi...

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