Dallo scorso 23.04 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una ventina di risposte a interpelli sul regime forfettario e in particolar modo sulle cause ostative all'applicazione del regime. Punto fermo che tiene l'Agenzia e che riporta pedissequamente in tutte le risposte è il seguente: la causa di esclusione di cui alla lettera d), ossia la partecipazione in SRL di cui si detiene il controllo diretto o indiretto e che svolge attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del contribuente forfettario, deve verificarsi nell'anno di applicazione del regime forfettario e non nel precedente; questa causa ha effetto se contemporaneamente:
a) si detiene il controllo della SRL dove per tale si intende anche una partecipazione del 50% in quanto integra il numero 2) dell'art. 2359, c. 1 C.C., ossia “voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante”;
b) la società controllata svolge un'attività che opera nella stessa sezione del codice ATECO del soggetto forfettario;
c) il contribuente forfettario percepisce compensi (es. compensi per l'incarico di amministratore) o ricavi dalla società controllata e quest'ultima ne deduce il relativo costo.
L'Agenzia prevede un'apertura: se la carica di amministratore della SRL cessa prima del 31.12.2019 il soggetto forfettario non decadrà dal regime a partire dal 2020.
Altro tema affrontato è stato il passaggio dal regime dei...