L’ordinanza 25.02.2021, n. 5175 della Corte di Cassazione ha chiarito in maniera tanto semplice quanto esaustiva il trattamento Iva applicabile alla somministrazione di pasti a titolo gratuito, operata da una società esercente attività commerciale (nello specifico, un'attività alberghiera e di ristorazione) che avrebbe erogato a soci e dipendenti i pasti, quantificati dalla Amministrazione Finanziaria e contestati alla stregua di ricavi d’esercizio con la conseguente applicazione dell’Iva. A seguito delle contestazioni, il contribuente verificato rilevava in fase di contenzioso che le somministrazioni dei dipendenti non potevano essere assimilate a fattispecie di autoconsumo e che, di conseguenza, non potevano costituire remunerazione in natura assoggettabile a imposte dirette e Iva.
Chiamata ad intervenire sulla vicenda, la Suprema Corte ha avallato la linea di indirizzo seguita dal contribuente, riconoscendo che nell’ambito di un servizio di ristorazione alberghiera nel quale vengono somministrati cibi e bevande a favore di dipendenti, ci si ritrovi al cospetto di una mera prestazione di servizi che, in quanto tale, non potrebbe essere ritenuta assoggettabile a Iva, sempre che la singola somministrazione non travalichi la soglia quantitativa contenuta nell’art. 3, c. 3 D.P.R. 633/1972.
La ratio di tale conclusione, pienamente condivisibile in termini di logica giuridica, risiedere proprio nel meccanismo impositivo...