In un articolo pubblicato su questa rivista all'inizio del dicembre 2020 fu affrontato il problema del trattamento fiscale dei contributi erogati dai Comuni per il sostegno finanziario delle imprese colpite economicamente dalla pandemia. Nell'occasione era stata affrontata la risposta dall'Agenzia delle Entrate a interpello 21.10.2020, n. 494, formulato da un ente locale, sul trattamento fiscale dei contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l'emergenza sanitaria determinata da Covid-19. L'Agenzia delle Entrate confermava l'obbligo di effettuazione della ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 600/1973, non sussistendo una norma di esonero che, viceversa, il legislatore aveva stabilito per il contributo “a fondo perduto” erogato dallo Stato ai sensi dell'art. 25 D.L. 34/2020.
Con la conversione del D.L. 28.10.2020, n. 137 (L. 176/2020, in vigore dal 24.12.2020) lo scenario è mutato in senso favorevole, sia per i beneficiari soggetti passivi Irpef/Ires (e Irap), sia per i Comuni nella veste di sostituti d'imposta. Infatti, nel D.L. 137/2020 è stato introdotto l'art. 10-bis (Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza Covid-19) il quale recita:
1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura...