Coop e terzo settore 08 Maggio 2023

Ristorni ai soci lavoratori con tassazione agevolata

L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sulla tassazione agevolata delle somme erogate a titolo di ristorno ai soci lavoratori.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 5.04.2023, n. 284, è tornata a pronunciarsi in materia di tassazione del ristorno. Lo ha fatto in relazione ad apposito quesito sottoposto da una cooperativa.
L’istante ha fatto presente che intende distribuire ristorni ai soci lavoratori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intrattenuti con essi, a prescindere dal verificarsi di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione previsti quali condizione per l’applicazione della tassazione agevolata, prospettando una soluzione interpretativa a sé favorevole, nella considerazione che, ai sensi dell’art. 2545-sexies c.c., il riconoscimento dei ristorni ai soci, in presenza di un avanzo derivante dalla gestione mutualistica, è demandato alla decisione dell’assemblea dei soci che approva il bilancio d’esercizio prescindendo dalle condizioni richieste dalla L. 208/2015.

I ristorni costituiscono lo strumento tecnico per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa.
L'art. 1, cc. da 182 a 189 L. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) prevede, dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10% ai “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa”. Tale decreto è stato emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 25.03.2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16.05.2016.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono ammesse a beneficiare della misura agevolata di tassazione di cui alla L. 208/2015 (imposta del 10% sostitutiva dell’Irpef e addizionali, ridotta al 5% dal comma 63 della legge di Bilancio 2023), oltre ai premi di risultato, anche le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, modalità con la quale può essere retribuito, in tutto o in parte, il lavoratore.
Come chiarito con la circolare 15.06.2016, n. 28/E, l'art. 3 del decreto specifica che “per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell'art. 2102 c.c.”. Ai sensi dell'art. 2102 c.c., la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.
Si tratta, quindi, della modalità di erogazione della retribuzione, prevista dal Libro V del Codice Civile nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro nell'impresa, secondo la quale il prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in parte anche con partecipazione agli utili.
In base alla formulazione della norma e dello stesso decreto, la partecipazione agli utili dell'impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all'agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Tali elementi devono, invece, ricorrere in caso di corresponsione dei premi di risultato, agevolabili anche per le imprese in perdita.
Anche l'erogazione di somme sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa deve risultare dalla compilazione dell'apposita Sezione contenuta nel modello di dichiarazione allegato al decreto citato (circolare 15.06.2016, n. 28/E). Inoltre, in luogo del contratto di lavoro, deve essere depositato il verbale dell’assemblea che ha deliberato la distribuzione dei ristorni (Agenzia delle Entrate, circolare n. 28/E/2016).

La circolare n. 28/E/2016, inoltre, precisa che, come per il passato, possono essere ammessi al beneficio di cui all'art. 1, c. 182 L. 208/2015 anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative di cui all'art. 1 L. 3.04.2001, n. 142, nella misura in cui siano conformi alle previsioni introdotte dalla legge di Stabilità per il 2016 e dal decreto.
Alle somme erogate a titolo di ristorno dalla cooperativa ai soci lavoratori a integrazione dei redditi da lavoro si applica pertanto il trattamento fiscale agevolativo di cui all’art. 1, cc. 182-189 L. 208/2015 a prescindere dalle condizioni ivi richieste dell’esistenza di incrementi di produttività, redditività, qualità e innovazione.