Ristorno ai soci lavoratori, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con risposta 5.04.2023, n. 284, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sul trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di ristorno ai soci lavoratori di cooperativa.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta 5.04.2023, n. 284, all’istanza di Interpello rivolta da una cooperativa che intende adottare un nuovo regolamento interno, ha chiarito le condizioni per il corretto trattamento fiscale del premio di risultato erogato a titolo di ristorno ai soci lavoratori.
È utile ricordare che i ristorni rappresentano una fattispecie tipica del settore cooperativo che permette di concedere ai soci un vantaggio mutualistico in via differita attraverso la ripartizione del risultato di gestione. Nello specifico, il quesito posto dalla cooperativa riguardava le somme erogate a titolo di ristorni ai propri soci lavoratori, a seguito di delibera assembleare (art. 1, cc. da 182 a 190 L. 208/2015), ossia se tali importi siano da assoggettare a tassazione agevolata negli anni in cui la cooperativa consegue incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione previsti dal regolamento, e a tassazione ordinaria negli anni in cui non si verificano tali incrementi.
È noto che l’art. 1, cc. da 182 a 189 L. 208/2015 prevede l’applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10% (per il 2023 ridotta al 5% dalla L. 197/2022) ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili...