Ristrutturazione, bonus negato se si usa come studio professionale
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che se l'unità viene concessa in godimento per un utilizzo diverso dall'abitazione, si mantengono le agevolazioni per il risparmio energetico, ma si perdono quelle relative al recupero edilizio.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 611/2021, ha approfondito il tema della detrazione per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16-bis, D.P.R. 917/1986, e della detrazione per il risparmio energetico di cui all'art. 14, D.L. 63/2013.
Il contribuente ha fatto presente di essere proprietario di un'unità immobiliare censita nella categoria catastale A/3 (abitazioni di tipo economico) e intenzionato a effettuare alcuni interventi destinati al risparmio energetico (ecobonus) e alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, inquadrabili all'interno di quelli di cui alla lett. a) e seguenti dell'art. 16-bis, c. 1 D.P.R. 917/1986.
Il contribuente ha tenuto a precisare che, al termine dei lavori combinati, l'unità immobiliare sarà concessa in comodato al coniuge che lo utilizzerà personalmente come studio professionale e quindi si poneva il problema se l'effettivo cambio di destinazione dell'uso dell'unità immobiliare potesse compromettere la fruibilità delle citate agevolazioni.
È utile ricordare che, per fruire delle detrazioni per il recupero edilizio, il contribuente è tenuto al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 16-bis D.P.R. 917/1986; con particolare riferimento ai requisiti oggettivi, la norma ha limitato l'ambito applicativo della disposizione agli interventi realizzati sulle unità immobiliari...