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Società 29 Settembre 2020

Ritardatari, Pec da comunicare entro il 1.10.2020

Ultimatum per l'attivazione del domicilio digitale, pena sanzioni da 206 a 2.064 euro a carico degli inadempienti.

La PEC, ossia posta elettronica certificata o come recentemente rinominata il “domicilio digitale”, è diventata d'obbligo prima con la L. 2/2009 e poi con il D.L. 179/2012 (convertito nella L. 221/2012): • dal 2009 per tutti i professionisti iscritti a Ordini o Collegi; • dal 2009 per le Pubbliche Amministrazioni (se già non obbligate prima); • dal 2011 per tutte le società iscritte al Registro delle Imprese; • dal 2013 per le ditte individuali. Restano tuttora esonerati dall'obbligo di comunicare e attivare la casella PEC: consorzi; soggetti collettivi iscritti solo nel Rea (repertorio economico amministrativo) come le associazioni; fondazioni, comitati, enti non societari; imprese inattive; imprese soggette a procedure concorsuali; professionisti non iscritti ad albi o elenchi (cosiddetti professionisti “scassati”). Sul tema della Pec è recentemente tornato il Decreto Semplificazioni (art. 37), intimando ai soggetti obbligati di comunicare il proprio domicilio fiscale, qualora non abbiano già provveduto, entro il 1.10.2020. Si ricorda che fino a oggi, pur essendoci l'obbligo, non erano previste sanzioni: pertanto, sono molti i soggetti obbligati che non hanno ancora attivato una PEC. L'adempimento riguarda soltanto i casi di reiterato ritardo nella comunicazione della Pec, già obbligatoria da anni, ma può essere l'occasione per controllare che l'indirizzo...

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