A seguito di una causa legale è frequente che il legale vittorioso ottenga il pagamento direttamente dalla controparte. Quando l’ordine di pagare il legale avversario è direttamente contenuto nella sentenza, si ricade nella fattispecie della distrazione (art. 93 c.p.c.). In questo caso occorre sfuggire all’errore di chiedere al legale nostro avversario la fattura per le sue competenze. La ragione è che l’IVA segue la prestazione di servizio che, in questo caso, è resa a una parte diversa da quella che effettua il pagamento. La fattura va sempre emessa dal legale al proprio cliente, anche se il pagamento arriva da una terza parte. In questi casi si pongono altri due problemi: in base a quale documento avviene il pagamento e chi paga la ritenuta.
Per quanto riguarda la prima domanda si suole identificare nella sentenza il titolo per procedere al pagamento, quindi è inutile ingaggiare fastidiose battaglie per ottenere un documento di addebito.
Per quanto riguarda la ritenuta, sebbene possa apparire bizzarro, chi paga è tenuto a trattenere e versare al Fisco il 20% sui compensi, anche se non ha ricevuto alcuna prestazione. La ragione per questo comportamento è illustrata dalla circolare 6.12.1994, n. 203 a sua volta confortata dall’Avvocatura Generale dello Stato con il parere 5.10.1992, n. 4332. In sintesi il documento afferma che il sostituto d'imposta è tenuto ad applicare la ritenuta sulle...