Con l'interpello 11.12.2019, n. 512 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un lavoratore autonomo residente fiscalmente in Italia nell'anno “n” in cui ha emesso parcelle per attività svolta, che vengono incassate nell'anno successivo. Si tratterebbe di un'ordinaria casistica di applicazione del principio di tassazione per cassa, se non fosse che, al momento del pagamento (anno n+1), il professionista è divenuto non residente. L'Agenzia conclude ritenendo che, trattandosi di un reddito derivante dall'esercizio di un'attività indipendente svolta nell'anno “n” nel territorio italiano, il nostro Paese conserva la potestà impositiva sugli emolumenti in esame, sebbene percepiti dall'istante nell'anno successivo, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 14, par. 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni (tra Italia e Spagna).
Di conseguenza, le somme in oggetto, percepite nell'anno n+1, rientrano nel regime fiscale previsto dall'art. 25, c. 2, 1° periodo, D.P.R. 600/1973, secondo cui i compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituale, corrisposti a soggetti non residenti devono essere assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30%.
Secondo il ragionamento svolto dall'Amministrazione Finanziaria, l'art. 23 del Tuir prevede la rilevanza italiana delle prestazioni di lavoro autonomo svolte in Italia,...