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Imposte e tasse 13 Novembre 2020

Ritenute e Iva di novembre: chi può sospendere

Alcune scadenze slittano al 16.03.2021, mentre gli acconti (Ires e Irap 2020) sono rinviati al 30.04. I diversi criteri e le eccezioni.

Versamenti - L’art. 7 del Decreto Ristori-bis (D.L. 149/2020) concede una sospensione di 4 mesi dei termini di versamento in scadenza nel mese di novembre 2020. Al 16.03.2021 - Questo comporterà per alcune scadenze lo slittamento al 16.03.2021, con la possibilità di rateizzare l’importo in 4 rate mensili e quindi dilazionare il pagamento fino al 16.06.2021. La sospensione dei termini riguarda i seguenti versamenti: ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 (ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del D.P.R. 600/1973; trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; versamenti Iva. Beneficiari - Sono interessati i seguenti soggetti: attività economiche sospese a norma dell'art. 1, Dpcm 3.11.2020; attività dei servizi di ristorazione nelle zone ad alto rischio (rosse e arancioni) individuate con le ordinanze del Ministro della Salute ex artt. 2 e 3, Dpcm 3.11.2020 e art. 30 del Decreto Ristori-bis; operatori (Ateco) dei settori economici individuati nell'allegato 2 al Decreto Ristori-bis; attività alberghiere, agenzia di viaggio e tour operator nelle zone rosse. Acconti al 30.04.2021 - Il Decreto Ristori-bis ha introdotto la possibilità di versare il 2° acconto Ires e Irap 2020 al 30.04.2021, senza necessità di effettuare valutazioni circa la diminuzione del...

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