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Imposte e tasse 08 Gennaio 2021

Le ritenute nei prestiti obbligazionari

Per le emissioni dei soggetti residenti diversi da banche e società quotate, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 26, c. 1, D.P.R. 600/1973.

Per le obbligazioni e titoli simili, emessi dai soggetti residenti in Italia diversi dalle banche e dalle società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 26, c. 1 D.P.R. 600/1973. In sostanza, la società emittente opera una ritenuta del 26%, che risulta essere a titolo d’imposta, se gli interessi sono erogati a obbligazionisti che non svolgono attività d’impresa, oppure a titolo d’acconto se gli interessi sono corrisposti a imprese individuali, società di persone, società di capitali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti. È bene rilevare che si presenta una situazione anomala, data dallo sfasamento temporale esistente tra il momento di pagamento della ritenuta da parte del sostituto e quello dello scomputo della stessa ritenuta in capo al sostituito. Infatti, la ritenuta deve essere versata dal sostituto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza della cedola o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi, e altri frutti, ancorchè tali redditi non siano stati corrisposti (art. 3, c. 2 lett. d) e art. 8, c. 1, n. 3-ter D.P.R. 602/1973). Per il sostituito, invece, in deroga al criterio generale per lo scomputo delle ritenute d’acconto, l’art. 79, c. 2 D.P.R. 917/1986 prevede, per le ritenute a titolo d’acconto sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni (art. 26, c. 1...

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