Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a decidere se il sostituito sia o meno tenuto in solido con il sostituto a subire gli effetti della riscossione in forza dell'art. 35 D.P.R. 602/1973 nel caso in cui il sostituto non abbia versato l'acconto, ma abbia però operato le ritenute sul corrispettivo. La Suprema Corte ha ricordato che, in passato, la questione è sempre stata risolta dalla Corte nel senso dell'esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito fondando la soluzione sul presupposto che l'obbligazione del versamento dell'acconto fosse unica, sia per il sostituto, sia per il sostituito e che all'adempimento fosse "in origine" tenuto in via solidale anche il sostituito, in applicazione dell'art. 1294 C.C.
Secondo la Cassazione questo orientamento non può essere condiviso.
La sostituzione e la solidarietà nell'imposta sono istituti distinti. L'art. 64, c. 2, D.P.R. 600/1973, che disciplina il giudizio di accertamento dell'imposta nel caso di sostituzione, dimostra che il soggetto passivo rimane il sostituito, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta un'eccezionale facoltà di intervenire nel processo. Di qui deriverebbe che il dovere di versamento della ritenuta d'acconto costituisce un'obbligazione autonoma rispetto all'imposta: un'obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto, a mezzo degli...