In Italia il diritto d'autore è disciplinato dalla legge 633/1941. Vi rientrano tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione: letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, fotografia, software, database, opere di disegno tecnico. Il diritto dell'autore si declina secondo alcune facoltà esclusive: la pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, la comunicazione al pubblico o la diffusione a distanza, la distribuzione, traduzione o elaborazione, la vendita, noleggio e prestito.
Per l'esercizio di queste facoltà l'autore può richiedere un compenso. Tale compenso è soggetto a imposizione, se non attratto all'attività di impresa (e riteniamo di lavoro autonomo o subordinato), secondo quanto previsto dall'art. 53, c. 2, lett. b) del TUIR. Per i redditi percepiti da soggetti esteri la tassazione è sempre dovuta in Italia quando il reddito è erogato da sostituti d'imposta italiani, come disposto dall'art. 23, c. 2, lett. c) del TUIR.
Quando un sostituto d'imposta italiano paga un compenso per diritto d'autore a un soggetto italiano, si applica una ritenuta di imposta. La ritenuta, regolata dall'art. 25 D.P.R. 600/1973, è a titolo di acconto. Non si applica questa ritenuta se il reddito è attratto al regime di impresa...