Il presupposto economico-sostanziale dell’IVA è il consumo (ex multis, Corte di giustizia, sentenze C-330/95; C-230/87). Secondo questo approccio, quindi, l’imposta deve colpire i consumatori finali ma non è tollerabile che incida sugli operatori economici, a meno che non si comportino da consumatori finali. Il meccanismo che assicura la neutralità dell’imposta nei rapporti tra operatori economici è la rivalsa esercitabile dal fornitore soggetto passivo e il correlato diritto di detrazione esercitabile dall’acquirente soggetto passivo.
Tale meccanismo non viene meno neanche nel caso di accertamento successivo. L’Italia non consentiva, fino al 2012, la rivalsa dell’IVA accertata, ma questo è costato una procedura d’infrazione (n. 2011/4081). Per chiudere la procedura il legislatore ha modificato il settimo comma dell’art. 60 del D.P.R. 633/1972. Tale norma consente l’esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata, a condizione che il fornitore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’Erario in dipendenza dell’importo controverso.
La rivalsa a seguito di accertamento ha caratteri del tutto peculiari perché si colloca temporalmente in epoca successiva all’effettuazione dell’operazione. A differenza della rivalsa ordinaria, presuppone un accertamento definitivo in capo al fornitore, l’avvenuto versamento definitivo della...