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Imposte e tasse 09 Maggio 2019

Rivalsa IVA, sì in caso di pvc, no in caso di estinzione cessionario


In prossimità della scadenza ormai imminente per la definizione agevolata dei PVC ex art. 1, D.L. 119/2018 del 31.05.2019, si ripresenta il problema legato alla possibilità che il cedente/prestatore ha di rivalersi nei confronti del cessionario/committente per l’Iva versata in mancanza di un atto impositivo e in presenza di un Pvc. In tal caso, infatti vi è una autoliquidazione del contribuente che interviene, modificandola, sulla dichiarazione precedentemente presentata, senza che vi sia un avviso di accertamento delle Entrate che ridetermina la maggiore Iva. In effetti, la rivalsa che consente al cedente/prestatore di richiedere l’imposta al cliente e che consente a quest’ultimo di detrarla, è possibile in base all’art. 60, c. 7, D.P.R. 633/1972 solo in presenza di avvisi di accertamento e a condizione che il contribuente accertato paghi l’imposta, le sanzioni e gli interessi. Tale conclusione tuttavia sembra incoerente con il sistema IVA, in quanto il diritto di rivalsa è collegato al corretto funzionamento del principio della neutralità IVA che deve essere garantito per tutti i passaggi intermedi fino al consumo. In assenza, l’IVA versata e non riversabile sarebbe da considerare una vera e propria sanzione impropria in capo al cedente. Ne deriva che, se si vuole dare coerenza al sistema, o si interviene sul dettato normativo dell’art. 60, c. 7, oppure si interpreta il concetto di avviso...

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