Rivalutabili anche i beni immateriali non iscritti nell'attivo
Il documento interpretativo OIC 7 prende posizione sul punto, condizionando l'operazione non già all'iscrizione dei beni nell'attivo patrimoniale, bensì alla precedente vigenza della tutela giuridica sul bene stesso.
È possibile rivalutare beni che non compaiono nel bilancio, ma dei quali è possibile provare che erano detenuti dalla impresa fin dal 31.12.2019? Questa domanda è posta frequentemente dagli operatori e la questione presenta aspetti controversi (si veda sul punto la recente circolare Assonime 6/2021, par.2.3 e le divergenti tesi emerse nelle risposte delle DRE Lombardia. n. 904/2406/2020 e Veneto n. 907- 1726/2020). In particolare, il tema si pone nei casi in cui il bene immateriale, si pensi a un brevetto o un marchio (soprattutto se generato internamente) abbia comportato costi iscritti direttamente a conto economico.
Un contributo importante per dirimere la questione proviene dalla versione definitiva del documento interpretativo OIC 7, nel cui par. 5 emerge con chiarezza la possibilità di eseguire la rivalutazione anche di quelle immaterialità che non risultano iscritte nell'attivo patrimoniale, purchè sia vigente la tutela giuridica. Ciò al fine di non discriminare l'impresa che per ottemperare al principio di prudenza ha iscritto il costo direttamente a conto economico, rispetto all'impresa che, avendone facoltà, lo ha capitalizzato.
La pronuncia è importante anche se la sua portata, chiaramente, si esprime in un contesto civilistico. Ora la parola spetta all'Agenzia delle Entrate e probabilmente al legislatore che potrebbe ammettere la tesi della rivalutazione anche di beni non iscritti...