Stando alle disposizioni di cui all'art. 11, c. 3 L. 342/2000, espressamente richiamate dall'art. 110 del Decreto Agosto, il collegio sindacale deve indicare e motivare nella relazione al bilancio i criteri seguiti dagli amministratori nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione stessa non eccede il limite di valore indicato nel c. 2 dello stesso art. 11 sopra citato.
Ciò premesso alcune precisazioni si impongono.
In primo luogo tale obbligo, identico a quello degli amministratori, è posto dalla legge a carico del collegio sindacale e non del revisore dei conti. Ciò significa che nelle realtà in cui è presente soltanto tale organo l'obbligo di relazione sulle operazioni di rivalutazione nel senso sopra indicato non sussiste. È tuttavia evidente che, anche in tali situazioni, il revisore o la società di revisione dovranno comunque esprimersi in ordine alle scelte compiute dagli amministratori in relazione alla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni ex art. 110 D.L. 104/2020.
In secondo luogo appare evidente che il collegio sindacale potrà inserire nella propria relazione al bilancio 2020 il giudizio richiesto dalla legge sulla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni aziendali operata dagli amministratori, soltanto se è totalmente concorde sulle scelte fatte e sulla legittimità delle stesse.
Per evitare qualsiasi equivoco in proposito è...