L'art. 110 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) ha reintrodotto la possibilità di rivalutare nel bilancio 2020 le immobilizzazioni materiali, immateriali e le partecipazioni di controllo e collegamento.
Rispetto alle precedenti leggi in materia, sono 2 i principali fattori che stanno rendendo tale opzione particolarmente appetibile: la possibilità di dare valenza solo civilistica o anche fiscale (tramite l'assolvimento di un'imposta sostitutiva del 3%) e quella di operare la rivalutazione per singolo bene e non necessariamente con riferimento all'intera categoria omogenea.
I sindaci-revisori chiamati a effettuare i controlli, dovranno accertarsi innanzitutto che i beni oggetto di rivalutazione rientrino tra quelli rivalutabili e la correttezza della metodologia contabile adottata dagli amministratori per la rivalutazione.
Inoltre, per effetto dell'espresso richiamo dell'art. 110, c. 7 all'art. 11 L. 342/2000, i sindaci-revisori dovranno indicare e motivare nelle loro relazioni al bilancio i criteri seguiti nella rivalutazione dei beni e attestare che l'operazione non eccede il limite di valore consentito dalla legge di rivalutazione di riferimento.
Il legislatore impone specifiche procedure di controllo ai sindaci-revisori: dovranno da un lato svolgere procedure di revisione “ad hoc” sui beni rivalutati e dall'altro attestare che i valori iscritti in bilancio non eccedono quelli effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri. I sindaci-revisori dovranno quindi acquisire elementi probativi circa la stima effettuata dagli amministratori e concludere se i criteri seguiti e i valori espressi siano conformi alla normativa di riferimento. Per tale motivo, seppur non richiesto dalla legge, soprattutto per i beni per i quali non è rinvenibile un valore di mercato certo, appare consigliabile acquisire dagli amministratori la relazione di stima di un esperto che supporti i valori rivalutati.
Nel caso di rivalutazione fiscale, l'imposta sostitutiva va computata a decremento del saldo attivo di rivalutazione. Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e Irap nel bilancio in cui la rivalutazione è effettuata. La riserva che si forma a seguito della rivalutazione fiscale, è una riserva in sospensione d'imposta. Rispetto a ciò, il controllo verterà sul rispetto degli adempimenti e sulla corretta gestione della loro rappresentazione in bilancio, nonché sugli effetti del differimento degli effetti fiscali se ricorrono i presupposti dell'OIC 25.
In ultimo, rispetto all'informativa in nota integrativa, il controllo verterà sulla verifica della corretta indicazione da parte degli amministratori dei criteri seguiti per la rivalutazione, dell'indicazione della legge speciale che l'ha determinata, dell'importo della rivalutazione e dell'effetto prodotto sul patrimonio netto.
