Rivalutazione dei beni immateriali non iscritti nell'attivo
Con un recente interpello, la DRE della Lombardia ha ritenuto che anche i beni immateriali non capitalizzati in bilancio possano essere rivalutati purché tutelabili giuridicamente e registrati secondo la disciplina di settore.
L'art. 110 D.L. 14.08.2020, n. 104 consente alle società non IAS adopter di rivalutare i beni strumentali d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019. La misura ricalca quella adottata con la L. 342/2000. La nuova rivalutazione è particolarmente conveniente in quanto l'aliquota d'imposta prevista è pari al 3%. Una questione che gli operatori si sono spesso posti è la possibilità di rivalutare immobilizzazioni non più presenti in bilancio in quanto completamente ammortizzati. Alla questione ha risposto nel 2017 l'Agenzia delle Entrate: le immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati, tra cui marchi e know-how, possono essere rivalutate ancorché non più iscritte in quanto interamente ammortizzate. La risposta è stata resa in relazione all'art. 10 L. 342/2000 il cui contenuto è stato ripreso dall'attuale Decreto Agosto.
La risposta delle Entrate supera il dato letterale, dove è richiesto che i beni rivalutati risultino dal bilancio in corso al 31.12.2019. Secondo l'Agenzia, quindi, non rilevano le risultanze meramente contabili, ma quelle di fatto derivanti dalla disponibilità di beni giuridicamente protetti.
Il contribuente che si è rivolto alla Direzione regionale delle Entrate della Lombardia, con interpello 904-2406/2020, amplia questo concetto per chiedere se possono...