Rivalutazione delle partecipazioni, vent'anni e non sentirli
Anche la legge di Bilancio per il 2021 ha previsto la proroga. Una norma che vive nella precarietà, figlia di questi tempi, e che ci si augura prima o poi trovi una collocazione definitiva del dettato normativo tributario.
La legge di Bilancio per il 2021 ha previsto la proroga, per un ulteriore anno, della facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un'imposta sostitutiva.
La norma, introdotta e disciplinata dall'art. 5 L. 448/2001, prevede che persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possano rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, possedute alla data del 1.01.2021, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le eventuali plusvalenze conseguite ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. da a) a c-bis) del Tuir, allorché le partecipazioni vengano cedute a titolo oneroso.
Come oramai noto, la rivalutazione consente di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni indicato nella perizia di stima, appositamente redatta, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva calcolata sull'intero valore determinato dal perito. In tal modo, in caso di cessione della partecipazione, il cedente sconterà l'imposta sull'eventuale plusvalenza derivante dalla differenza tra il corrispettivo pattuito per la compravendita e il valore peritato, che diverrà così il nuovo costo fiscale della partecipazione.
Per usufruire del regime agevolato, è necessario che entro il 30.06.2021 venga redatta una perizia di...