Rivalutazione di quote e terreni con alcuni nodi da sciogliere
Nuova chance per adeguare il valore di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2023. L’art. 1, c. 108 L. 29.12.2022, n. 197 riapre i termini per rideterminare il costo o valore di acquisto, con applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 16%.
Adeguamento del valore delle partecipazioni - Rientrano nell’ambito soggettivo dell’agevolazione le quote detenute al 1.01.2023, da:
persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
società semplici, società e associazioni a esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir;
enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.
I beni oggetto di rivalutazione sono rappresentati da partecipazioni societarie, titoli e terreni sia edificabili che con destinazione agricola; deve trattarsi, tuttavia, di beni detenuti al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni.
Sono rivalutabili ai fini della disciplina in esame:
le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni) quotati e non quotati;
le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di S.r.l. o di società di persone);
i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).
Rispetto alle precedenti versioni della disciplina agevolativa in materia di rivalutazione di partecipazioni (art. 5 L. 448/2021), la legge di Bilancio 2023 consente la rivalutazione anche a titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali...