Rivalutazione gratuita per alberghi e stabilimenti termali
Per i bilanci 2020 e 2021, gli operatori del settore possono effettuare gratuitamente l'operazione civilistica e fiscale, anche se non gestiscono direttamente l'immobile dove si svolge l'attività.
L'art. 6-bis del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) concede alle imprese operanti nei settori alberghiero e termale di effettuare una rivalutazione gratuita dei beni materiali e immateriali e delle partecipazioni di controllo e collegamento risultanti dal bilancio al 31.12.2019. Gli immobili possono essere oggetto della rivalutazione soltanto se non sono beni merce per l'azienda. In altre parole, è possibile incrementare il valore civilistico e fiscale del bene nel bilancio 2020 e/o 2021, senza pagare alcuna imposta sostitutiva e il maggior valore viene riconosciuto immediatamente nell'esercizio in cui è effettuata la rivalutazione (per esempio, già nel 2020) a differenza delle altre rivalutazioni per le quali il risultato opera a partire dall'esercizio successivo.
Il saldo attivo della rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva in sospensione d'imposta e può essere affrancato pagando un'imposta sostitutiva del 10%. Questa speciale rivalutazione deve essere effettuata per categorie omogenee, a differenza della generica rivalutazione di cui all'art. 110 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) che può essere effettuata distintamente per ciascun bene. La rivalutazione deve poi essere annotata nell'inventario e in nota integrativa motivando i criteri seguiti per la rivalutazione e il maggior valore assegnato.
I destinatari della norma sono appunto le imprese operanti nel...