Procedere o meno all'integrazione dell’imposta sostitutiva entro il 30.06.2022.
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Le imprese che hanno rivalutato i marchi o riallineato fiscalmente l’avviamento nel bilancio 2020, si interrogano sull’opportunità di procedere entro il 30.06.2022 all’integrazione dell’imposta sostitutiva versata, pari al 3%, con un ulteriore importo variabile tra il 9% ed il 13%. Tutto ciò al fine di evitare l’allungamento a 50 anni della deduzione dei maggiori valori. Tuttavia, l’operazione per riportare a 18 anni l’ammortamento ha costi elevati.
La circolare n. 6/E/2022 prevede la possibilità, nei casi di rivalutazione e riallineamento di marchi ed avviamento, di revocarne gli effetti, anche limitatamente ad alcuni asset immateriali, comunicando l’opzione con modalità che saranno stabilite da apposito provvedimento dell’Agenzia stessa.
Nel caso di opzione per il mantenimento dell’ammortamento in 18 anni, con versamento della relativa imposta sostitutiva integrativa, è necessaria la compilazione del rigo RQ100 del mod. Redditi 2022.