L'art. 1, cc. 1122 e 1123 L. 178/2020 aggiunge un ulteriore tassello alle infinite proroghe concesse negli anni alla possibilità di rivalutare le partecipazioni non quotate e i terreni (edificabili ed a destinazione agricola). In questa sede ci occupiamo della prima agevolazione, ovvero quella relativa alla facoltà di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1.01.2021. I soggetti interessati sono le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. Deve trattarsi di partecipazioni detenute non in regime di impresa che in caso di alienazione danno origine a redditi diversi. Sulla scia delle precedenti rivalutazioni, i presupposti per l'applicazione della norma in commento sono essenzialmente 3:
- possesso della partecipazione al 1.01.2021;
- redazione e giuramento della perizia di stima entro il 30.06.2021;
- pagamento dell'imposta sostitutiva sull'importo rideterminato.
L'imposta sostitutiva è fissata nella misura dell'11% sul valore di perizia, sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate. Per effetto delle modifiche apportate al regime dei dividendi e delle plusvalenze dalla legge di Bilancio 2018, che ha previsto una disciplina unitaria per tutte le partecipazioni (qualificate e non), con applicazione dell'aliquota del 26% a tutte le rendite...