Rivalutazione parziale della partecipazione societaria
Dopo 21 “edizioni”, 7 risoluzioni, 15 circolari e un comunicato dell’Agenzia delle Entrate (trascurando gli interpelli), la disciplina della rideterminazione del valore di partecipazioni societarie e di terreni necessitava ancora di chiarimenti.
Non tutti i dubbi, evidentemente, erano stati fugati su una disciplina la cui prima regolamentazione risale al 2001. Ne è prova l’ennesimo documento di prassi - circolare 22.01.2021, n. 1/E - intervenuto su fattispecie per le quali continuavano a sussistere margini di dubbio. È stato analizzato, tra gli altri, il caso di un contribuente che, avendo parzialmente rivalutato il valore della partecipazione in anni precedenti, intendeva effettuare una nuova rivalutazione parziale della restante quota riferita alla medesima società.
Si richiama, anzitutto, la circolare 30.01.2002, n. 9/E, la quale evidenziava che, ove fosse stato rideterminato solo in parte il valore, la frazione della partecipazione rideterminata si considera acquisita alla data di possesso prevista dalla norma di riferimento, a nulla rilevando la data del pagamento dell’imposta. Ne consegue che se in data successiva non risultano acquisite altre partecipazioni, nell’ipotesi di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui valore o costo di acquisto è stato rideterminato (metodo LIFO).
Ciò premesso, occorre tenere conto del fatto che le reiterate disposizioni succedutesi nel tempo hanno variato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni e, per l’effetto, si è posto il problema di individuare la corretta modalità di applicazione del metodo LIFO qualora il contribuente abbia rideterminato, a causa del succedersi...