Coop e terzo settore 14 Luglio 2020

Rivalutazione per copertura perdite delle coop agricole

Nuova opportunità inserita nella legge di conversione del "Decreto Rilancio".

Tra i numerosi emendamenti al "Decreto Rilancio" in corso di approvazione per prevedere microinterventi settoriali, spicca per particolarità e specificità quello che prevede, per le sole cooperative agricole, la possibilità di rivalutare i beni con finalità esclusivamente civilistica a fronte di perdite pregresse. Sotto il profilo soggettivo, la facoltà è riservata alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 1, c. 2, D.Lgs. 228/2001 (cd. Legge di orientamento) in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 C.C. Deve, pertanto, trattarsi di cooperative che, secondo la richiamata legge di orientamento, esercitano le attività agricole di cui all'art. 2135 C.C. (coltivazione terreno, selvicoltura e allevamento di animali, nonché quelle connesse) con utilizzo prevalente dei prodotti dei soci o che forniscono in via prevalente ai soci i beni e servizi diretti alla cura e sviluppo del ciclo biologico, mentre non è chiaro il richiamo al solo art. 2514 C.C. e non anche agli artt. 2512 e 2513 che, analogamente all'art. 1 D.Lgs. 228/2001, definiscono la condizione di mutualità delle cooperative con riferimento alla medesima condizione di prevalenza. Si evidenzia che i requisiti mutualistici ex art. 2514 C.C. possono essere perfettamente posseduti e rispettati anche dalle cooperative che operano nella condizione di mutualità non prevalente e, pertanto, in contrasto con le previsioni di cui alla legge di orientamento.
Le cooperative potranno rivalutare i beni indicati dall'art. 1, c. 696 L. 27.12.2019, n. 160, alle condizioni di cui al successivo comma 697, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'art. 84 del Tuir e con l'ulteriore precisazione che le perdite utilizzate ai sensi della norma in esame non hanno valenza anche fiscale, non potendo essere portate in diminuzione del reddito ai sensi del predetto art. 84, previsione che si somma, con modalità ed effetti da chiarire, alle limitazioni proprie delle cooperative sul riporto e l'utilizzo delle perdite proprie.
Ciò che colpisce (e sorprende) è ratio e finalità della norma, che consente di coprire perdite con una semplice rivalutazione di poste dell'attivo, però “pilotata” fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, senza riguardo al fair value dei beni e partecipazioni oggetto di rivalutazione. Se poi si considera che gli enti potenzialmente interessati dovrebbero essere in massima parte proprio le cooperative di maggiore rilevanza e diffusione come quelle agricole di conferimento, per le quali la chiusura in perdita è possibile solo in presenza di situazioni di straordinarietà, appare quantomeno discutibile la possibilità di “azzerare” sulla carta le perdite che, viceversa, continueranno a gravare economicamente e finanziariamente sulla gestione degli enti già di per sé deficitari, che dovranno anche sopportare il costo (ancorchè sensibilmente ridotto) dell'imposta sostitutiva.
E ancora, l'agevolazione è inserita tra le disposizioni atte a fronteggiare le conseguenze da pandemia Coronavirus ma, almeno nel 2020, “interviene” su perdite pregresse rispetto all'emergenza. E sorprende anche la durata temporale dell'agevolazione, essendo prevista una copertura di 2,3 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, di 2,7 milioni per l'anno 2022 e di 1,2 milioni per l'anno 2023, durata quadriennale che lascerebbe forse presumere per lo stesso soggetto, la possibilità di avvalersi più volte della rivalutazione: anche questa è un'evenienza da chiarire.
Infine, per l'utilizzazione dell'aiuto si dovrà attendere il via libera della Commissione europea e al riguardo, tempi a parte, vedremo cosa avrà da dire Bruxelles su un'agevolazione davvero particolare, che potrebbe rappresentare un rompicapo anche per l'Amministrazione Finanziaria nazionale.