Rivalutazione terreni e (legittima) cessione a valore inferiore
Finalmente, dopo un’annosa diatriba sulla liceità della cessione di un terreno, precedentemente rivalutato, a un prezzo inferiore, il Fisco desiste: il minor valore non può essere oggetto di accertamento.
Preso atto che la giurisprudenza maggioritaria e da ultimo, in maniera risolutiva, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze nn. 2321 e 2322 del 31.01.2020) hanno accolto le doglianze dei contribuenti contro gli accertamenti riguardanti i terreni ceduti a valori inferiori a quelli oggetto di rivalutazione peritale, l’Amministrazione Finanziaria si è uniformata a tali conclusioni (circolare 22.01.2021, n. 1/E). La materia in argomento è stata oggetto di reiterate proroghe e di molteplici documenti di prassi, che hanno ingenerato non pochi dubbi interpretativi. Ne è conseguito un contenzioso che, con pronunce alterne nelle prime fasi, si è definitivamente risolto a favore del contribuente. Ciò premesso, si riepilogano le argomentazioni che hanno indotto l’Agenzia delle Entrate ad abbandonare le liti, con una breve cronistoria della disciplina.
L’art. 7. c. 6 L. 448/2001 dispone che il valore rideterminato dei terreni edificabili e con destinazione agricola costituisce “valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale”. Sul punto, le circolari n. 15/E/2002 e n. 1/E/2013 hanno interpretato la norma nel senso che, se nell’atto di cessione del terreno è indicato un valore inferiore a quello rivalutato, per il calcolo delle plusvalenze si applicano le regole ordinarie ex art. 68 Tuir. Ne conseguirebbe che il...