La L. 23.07.2021, n. 106, di conversione del D.L. 73/2021 (Sostegni-bis) ha ulteriormente differito al 15.11.2021 il termine per avvalersi della facoltà della rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate posseduti da soggetti non imprenditori al 1.01.2021. Siamo in presenza delle ormai infinite proroghe della possibilità di rivalutare tali poste, che si ripetono ininterrottamente ormai da un ventennio, dopo il debutto nel 2001 (art. 5, L. 28.12.2001, n. 448).
La norma, che evidentemente risponde a logiche di cassa dello Stato, consente l’affrancamento in tutto o in parte delle plusvalenze conseguite o da conseguire, ex art. 67, c. 1, lett. a) e c-bis) del Tuir, sulle predette poste detenute dalle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Condizioni - Nessuna novità per modalità e condizioni indispensabili per la validità della rivalutazione da eseguire entro il 15.11.2021:
data di riferimento del possesso, 1.01.2021;
perizia asseverata di professionista abilitato in relazione al tipo di bene (ingegnere, architetto, geometra, agronomo per i terreni, dottore commercialista o revisore per le partecipazioni);
aliquota unica (11%) dell’imposta sostitutiva dovuta sull’intero ammontare del valore di perizia;
versamento in unica soluzione dell’intero importo o della...