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Altre imposte indirette e altri tributi 06 Agosto 2026

Rottamazione per i tributi locali

Il D.L. 38/2026 prevede una specifica definizione agevolata per i carichi delle Amministrazioni territoriali.

In sede di conversione del D.L. 38/2026 è stata introdotta una specifica rottamazione finalizzata ai debiti pendenti dei Tributi Locali: in questo modo viene ampliata la (ridotta) definizione che era prevista nella legge di Bilancio per il 2026, la L. 199/2025. L’art. 10-quinquies D.L. 38/2026, prevede che le disposizioni dell’art. 1, cc. 82-101 L. 199/2025 si applicano a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati dal 1.01.2000 al 31.12.2023 agli agenti della riscossione dalle Regioni e dagli Enti locali che ne abbiano previsto l’applicazione alle proprie entrate. La scelta deve essere approvata dagli Enti locali con propria delibera consiliare avente natura regolamentare, considerato che con essa l’ente dispone delle proprie entrate in termini di azzeramento delle sanzioni e degli interessi, sebbene attraverso un rinvio alla disciplina statale attuato mediante la decisione di voler aderire alla rottamazione-quinquies.I provvedimenti per l’eventuale applicazione della delibera stessa, ai sensi dell’art. 10-quinquies, c. 2 D.L. 38/2026, devono essere pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30.06.2026, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15.06.2026. La decisione del Comune è limitata alla scelta o meno di aderire alla...

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