In assenza di un divieto espresso nella normativa che ha istituito la nuova definizione agevolata dei carichi a ruolo, la possibilità di utilizzare crediti vantati dal contribuente per compensare le somme dovute per la sanatoria è generalmente considerata come “tecnicamente impossibile”. Vediamo perché.
L’impossibilità di utilizzare l’istituto della compensazione nell’ambito della rottamazione-quater poggia, essenzialmente, sul presupposto che l’art. 1, c. 242 L. 197/2022 prevede quali modalità di pagamento delle somme dovute per la sanatoria dei ruoli unicamente queste 3 distinte modalità: domiciliazione sul conto corrente del contribuente, utilizzo di appositi moduli di pagamento precompilati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure direttamente presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
Non è prevista, e per questo si ritiene esclusa, la possibilità di pagare il dovuto con i modelli F24. Senza tale modalità di pagamento si ritiene, sempre da un punto di vista prettamente tecnico, impossibile utilizzare l’istituto della compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997.
Anche l’utilizzo in compensazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, disciplinato dall’art. 28-quater D.P.R. 602/1973 sarebbe, per le stesse argomentazioni, impraticabile nell’ambito della rottamazione-quater.
In aggiunta alle...