In questi giorni stanno arrivando le risposte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione alle istanze per la definizione agevolata, ossia la “Rottamazione-quater”: infatti, l’art. 1, c. 241 L. 197.2022 ha disposto che, entro il 30.09.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione doveva comunicare l’ammontare complessivo delle somme dovute ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione.
La comunicazione sta arrivando via PEC o via posta raccomandata, a secondo della scelta effettuata e contiene:
La comunicazione sta arrivando via PEC o via posta raccomandata, a secondo della scelta effettuata e contiene:
- l’importo del debito residuo alla data di elaborazione della comunicazione in oggetto;
- l’importo del debito oggetto di definizione agevolata, ossia il debito per il quale ricorrono i presupposti per accedere alla rottamazione;
- l’importo del debito da pagare per la definizione;
- l’eventuale importo residuo del debito escluso da definizione agevolata.
Quindi, viene formulata una tabella che riporta le rate da versare e le date di scadenza: la prima delle quali sarà il 31.10.2023, poi la successiva: 30.11.2023 e a seguire le altre, a seconda del numero di rate scelto che avranno scadenza: 28.02; 31.05; 31.07; 30.11.
Nella tabella viene distinto l’importo del debito da pagare da quello degli interessi da dilazione per giungere quindi a un totale da pagare.
Alla comunicazione viene allegato un prospetto di sintesi dove si elencano i numeri delle cartelle/avvisi ricompresi nella rottamazione, il carico, gli interessi di mora, gli oneri di riscossione e il totale del debito; quindi, a fianco viene riportato il debito oggetto di rottamazione e il debito da pagare per la definizione.
Infine, si allegano i bollettini delle rate avvalendosi di diversi canali:
Alla comunicazione viene allegato un prospetto di sintesi dove si elencano i numeri delle cartelle/avvisi ricompresi nella rottamazione, il carico, gli interessi di mora, gli oneri di riscossione e il totale del debito; quindi, a fianco viene riportato il debito oggetto di rottamazione e il debito da pagare per la definizione.
Infine, si allegano i bollettini delle rate avvalendosi di diversi canali:
- sito istituzionale;
- app EquiClick;
- domiciliazione sul conto corrente;
- sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione su prenotazione di un appuntamento;
- moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
- sportelli bancari;
- uffici postali;
- home banking;
- ricevitorie e tabaccai;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat.
Inoltre, nel corso del mese di settembre è stato reso disponibile un nuovo servizio che, qualora si decidesse di pagare solo alcune delle cartelle presenti nella comunicazione delle somme dovute, consente di chiedere nuovi moduli di pagamento con l'adeguamento degli importi da corrispondere.
Relativamente ai carichi per i quali non verrà effettuato il pagamento, la definizione agevolata non produrrà effetti e l’agente della riscossione, nei termini di legge, dovrà riprendere l’attività di recupero coattivo.
In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Relativamente ai carichi per i quali non verrà effettuato il pagamento, la definizione agevolata non produrrà effetti e l’agente della riscossione, nei termini di legge, dovrà riprendere l’attività di recupero coattivo.
In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
