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Imposte e tasse 30 Novembre 2022

Royalties percepite da persona fisica per la concessione del marchio

Sebbene la fattispecie non abbia trovato pacifica soluzione in tema di tassazione reddituale del concedente, la prassi interpretativa attrae le royalties percepite dal soggetto non imprenditore nell’alveo dei redditi diversi.

Ambito civilistico - Il marchio (insieme alla ditta e all’insegna) rappresenta uno dei segni distintivi dell'azienda (o di un suo prodotto fabbricato e/o commercializzato) e può consistere in qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, tra cui emblemi, parole, suoni e forme del prodotto o della sua confezione. Secondo la definizione civilistica dettata dall’art. 2569 c.c., il marchio è rappresentato da quel segno distintivo avente lo scopo di contraddistinguere tra loro tutti i prodotti ed i servizi messi in commercio nel territorio dello Stato. Si tratta di un bene immateriale che gode di una protezione illimitata nel tempo e che può essere trasferito sia a titolo definitivo, tramite cessione, sia a titolo temporaneo, tramite licenza d’uso. Tra le modalità di circolazione del segno distintivo, oltre alla cessione, è contemplata la possibilità di concessione in uso a terzi da parte del titolare. In questo caso il licenziatario acquista il diritto di utilizzare il bene nei limiti delle clausole contrattuali, riconoscendo al concedente specifici corrispettivi, definiti normalmente royalties, sotto forma di percentuale sul fatturato dei prodotti contrassegnati dal marchio o di quote di partecipazioni agli utili. Rilevanza reddituale per la persona fisica titolare del marchio - Tra gli operatori del settore si discute sulla consistenza reddituale delle royalties percepite da una persona...

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