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ETS ed Enti non commerciali 23 Giugno 2026

Runts e corretto procedimento di cancellazione di un Ets

La sentenza del TAR Lazio n. 8140/2026 afferma che la Regione non può cancellare un ente dal RUNTS se la diffida ad adempiere non è stata previamente e personalmente comunicata all’ente stesso, ma solo pubblicata sul BURL.

La sentenza del TAR Lazio (Sezione V) n. 8140/2026 ha stabilito che è illegittima la cancellazione d'ufficio dal RUNTS per mancato deposito di atti o bilanci se l'ente non riceve una comunicazione preventiva e formale di diffida. Il giudice ha sancito che la diffida è un atto recettizio e deve essere portata a conoscenza dell'ente per consentirgli di regolarizzare la propria posizione prima della sanzione.Oggetto della decisione - Il giudizio riguarda l’annullamento della determinazione dirigenziale della Regione Lazio 29.12.2025, n. G17795, con cui è stata disposta la cancellazione di un’Organizzazione di Volontariato dal RUNTS per mancato deposito di atti e aggiornamento dei dati ex D.M. 106/2020. L’ente ricorrente aveva appreso dell’esistenza della diffida ad adempiere (determinazione n. G08390/2024, rettificata n. G08745/2024) solo attraverso il provvedimento finale di cancellazione e non tramite una comunicazione individuale.Principi su termini e conoscenza dell’atto - Il TAR ribadisce che, per i provvedimenti individuali, il termine di 60 giorni per l’impugnazione decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, non dalla mera pubblicazione su bollettino ufficiale, salvo diversa previsione legislativa specifica. La pubblicazione sul BURL è strumento di pubblicità legale per gli atti generali o normativi, ma non equivale automaticamente a notifica individuale per atti lesivi come la...

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