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Coop e terzo settore 16 Settembre 2026

RUNTS, il Consiglio di Stato fissa i limiti del controllo istruttorio

La sentenza n. 4895/2026 conferma il TAR Toscana: nell’iscrizione con personalità giuridica ex art. 22 del Codice del Terzo Settore l’Ufficio deve svolgere un controllo sostanziale, ma nei limiti fissati dalla norma.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 18.06.2026, n. 4895 della Quinta Sezione, ha confermato quanto già stabilito dal TAR Toscana in tema di poteri istruttori dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, chiarendo entro quali confini l’amministrazione può spingersi quando esamina una domanda di iscrizione con acquisto della personalità giuridica presentata ai sensi dell’art. 22 del Codice del Terzo Settore, la procedura agevolata che si affianca a quella ordinaria del D.P.R. 361/2000, ma specifica per i soli enti che decidono di richiedere la personalità giuridica unitamente all’iscrizione al RUNTS.A originare il contenzioso è stato il diniego opposto nel 2024 dall’Ufficio RUNTS a una fondazione che aveva modificato il proprio statuto proprio per potersi avvalere della procedura semplificata. Il rifiuto riproponeva, nella sostanza, le stesse ragioni ostative già impiegate dalla Regione Toscana per respingere, con l’iter ordinario del D.P.R. 361/2000, 2 precedenti istanze della medesima fondazione: la prima nel 2018, la seconda archiviata nel 2023. Quei rilievi riguardavano, in particolare, la denominazione originaria dell’ente, che richiamava il nominativo di una persona resasi responsabile di un femminicidio, e un numero di consiglieri di amministrazione ritenuto insufficiente. Entrambi gli elementi erano stati però superati con la modifica statutaria che aveva preceduto la domanda del 2024, la quale aveva cambiato la denominazione e...

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