Runts, la verifica del patrimonio minimo per l’iscrizione
La circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2022 contiene chiarimenti circa la verifica che deve essere svolta dal notaio, nel momento in cui l’ente dotato di personalità giuridica chiede l’iscrizione al RUNTS.
Il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni sulla documentazione contabile che il notaio deve richiedere per verificare che l’ente effettivamente disponga del patrimonio minimo (che è diverso dal capitale sociale) previsto dalla legge (art. 22, c. 4 del Codice del Terzo settore). In particolare, precisa il documento, per gli enti già esistenti dotati di personalità giuridica non è sufficiente la dimostrazione del possesso di una certa disponibilità liquida (€ 15.000 per le associazioni e € 30.000 per le fondazioni), ma si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell’ente.
Per la verità, la circolare contiene 2 affermazioni importanti:
a differenza dell’art. 1, c. 3 D.P.R. 361/2000, che parlava di “adeguatezza del patrimonio” rispetto alla realizzazione dello scopo istituzionale, l’art. 22, c. 4 del CTS introduce la nozione di “patrimonio minimo”, il cui livello di sufficienza è stabilito dal legislatore nei limiti fissati dall’art. 22, c. 4;
la verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo deve basarsi sulla consistenza del patrimonio nella sua interezza, comprensiva di tutte le sue componenti, inclusa, pertanto, l’eventuale parte eccedente la soglia minima legislativamente fissata.
La verifica patrimoniale dovrà essere effettuata anche per gli enti dotati di personalità giuridica: “anche quando gli enti...