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Revisione 02 Dicembre 2021

Ruolo dei sindaci nella composizione negoziata della crisi

La procedura disciplinata dal D.L. 118/2021 convertito con modifiche in L. 147/2021, entrato in vigore il 15.11.2021, conferisce un ruolo centrale all’organo di controllo.

Ai sensi dell’art. 15 D.L. 118/2021, dal 15.11.2021 il collegio sindacale, o il sindaco unico nelle Srl, dovrà verificare nelle società in cui è nominato se sussistono le condizioni perché sia attivata la composizione negoziata per la soluzione della crisi. Ai sensi del citato art. 15, infatti, quando per le società si manifestano condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza (art. 2), l’organo di controllo è tenuto a segnalare per iscritto all’organo amministrativo i presupposti per la presentazione dell’istanza. Si tratta dell’istanza alla competente CCIAA per la richiesta di nomina di un esperto indipendente che, nei casi in cui è ragionevole il risanamento dell’impresa, ne indirizza la composizione negoziata della crisi. Ai fini procedurali, la segnalazione dell’organo di controllo dovrà essere motivata circa il percorso logico che ha indotto a ritenere necessario l’accesso alla composizione negoziata della crisi e contenere la fissazione di un congruo termine, di non oltre 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire al collegio sindacale, o al sindaco unico, le iniziative intraprese. Tale segnalazione costituisce uno specifico dovere per il collegio sindacale, che rientra nella previsione dell’art. 2403 c.c. Il collegio sindacale, o sindaco unico, tuttavia, non si...

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