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Revisione 08 Settembre 2021

Ruolo del collegio sindacale per le perdite rilevanti nei bilanci 2020

La legge di Bilancio 2021 ha innovato l'art. 6, D.L. 23/2020, consentendo alle società con perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 di sospenderne la copertura fino all'approvazione del bilancio 2025.

I bilanci dell'esercizio 2020, ormai approvati in massima parte dalle assemblee dei soci, se in perdita rilevante ai sensi degli artt. 2446, 2447 e 2482-bis e 2482-ter C.C., richiedono da parte degli amministratori la convocazione senza indugio dell'assemblea per gli opportuni provvedimenti. L'art. 1, c. 266 L. 178/2020, nel sostituire l'art. 6 D.L. 23/2020, ha concesso un termine ampio (approvazione del bilancio del 5° esercizio successivo) per la copertura di tali perdite rilevanti. La versione originaria dell'art. 6 prevedeva, infatti, che i provvedimenti di copertura delle perdite rilevanti dovessero aver luogo entro il 31.12.2020. Rispetto alle incombenze richieste, però, non tutto è “sospeso”: gli amministratori sono comunque chiamati a convocare senza indugio l'assemblea, sottoponendo una relazione sulla situazione patrimoniale con le osservazioni del collegio sindacale (o del revisore nel caso di Srl sprovvista dell'organo di controllo). L'assemblea, condivisi i documenti, può deliberare di rinviare “gli opportuni provvedimenti” entro il termine massimo coincidente con quello di approvazione del bilancio 2025. Un elemento da considerare è l'utilizzo del bilancio d'esercizio 2020 quale “situazione patrimoniale” da prendere a base per la decisione assembleare. Le norme di legge non dettano uno specifico termine circa il tempo massimo che deve intercorrere tra...

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