Il tribunale, valutata la ritualità della proposta di concordato, acquisiti la relazione finale dell’esperto in negoziazione della crisi, nonché il parere dello stesso con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c., assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro 3 giorni dalla comunicazione.
A tale figura si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, c. 4-bis, e 35.1 D.Lgs. 6.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia); si osservano altresì le disposizioni di cui all’art. 35.2 del predetto decreto che si analizzano di seguito.
In primis, non possono assumere l’ufficio di amministratore giudiziario (ausiliario), né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 20.05.2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza,...