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Contabilità e bilancio 13 Giugno 2026

Saldo attivo di rivalutazione: determinazione della base imponibile

La questione è stata affrontata e risolta dalla Cassazione, indicando la via da seguire ogni volta che, per effetto di previsioni normative, si debba procedere ad affrancare la riserva formatasi per effetto di operazioni di rivalutazione.

La sentenza della Cassazione 22.09.2020, n. 19772 ha risolto una questione di particolare interesse nell’ambito delle operazioni di rivalutazione dei beni d’impresa previste dalla Finanziaria 2006: la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione. Il principio di diritto enunciato vale anche per analoghe operazioni effettuate successivamente per effetto di disposizioni che ripropongono tale possibilità.La sentenza riguarda una controversia originata dall’istanza di rimborso presentata da una società che aveva versato l’imposta sostitutiva del 7% per l’affrancamento della riserva di rivalutazione, calcolandola sul valore lordo della riserva stessa, comprensivo dell’imposta sostitutiva già versata per la rivalutazione dei beni. Successivamente, la società ha sostenuto che la corretta base imponibile dovesse essere individuata nel saldo attivo al netto dell’imposta sostitutiva versata, così chiedendo il rimborso della maggiore imposta corrisposta. I giudizi di primo e secondo grado avevano accolto la tesi della contribuente.L'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione, ritenendo che la normativa di riferimento imponesse di assumere il saldo attivo di rivalutazione al lordo dell’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione. Cita, al riguardo, sia il D.M. 86/2002 sia la circolare n. 18/E/2006, secondo cui il saldo attivo dovrebbe essere considerato comprensivo...

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