La legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha introdotto, con l'art. 1, c. 184 e seguenti, un sottotipo di rottamazione delle cartelle, dedicata alle persone fisiche che versano in situazioni di grave e comprovata difficoltà economica, che si presenta più favorevole rispetto alla rottamazione-ter (introdotta dal D.L. 119/2018, art. 3).
Procedendo in ordine di convenienza, una persona fisica che abbia un debito che rientri nello stralcio completo dei debiti inferiori a € 1.000, affidati all'Agente dal 2000 al 2010, ovviamente opererà in tal senso, o meglio vedrà tali debiti automaticamente annullati alla data del 31.12.2018, senza che debba presentare alcuna domanda, anche se ha inserito tale debito in cartelle per le quali è stata effettuata la richiesta di rottamazione-ter.
In assenza di ciò, supponendo che il debito sia stato affidato dopo il 2010 (e fino al 31.12.2017), la persona fisica può accedere al “saldo e stralcio” se presenta particolari requisiti.
Il contribuente in questione può avvalersi di tale sottocategoria di rottamazione-ter solo per i singoli carichi affidati all'Agente di riscossione dal 2000 al 2017, derivanti alternativamente (così parrebbe dal tenore letterale della congiunzione “e”):
- dall'omesso versamento di imposte e contributi risultanti da dichiarazioni annuali. Quindi si intende imposte sui redditi, Iva, Irap, contributi alle casse...