RICERCA ARTICOLI
Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto 03 Luglio 2026

Sale and lease back sui beni agevolati dal credito d’imposta ZES unica

Il cambio di proprietà non determina la perdita dell'agevolazione. Conta, però, la permanenza effettiva del bene nella struttura produttiva e la continuità dell'investimento agevolato.

Il sale and lease back sui beni agevolati dal credito d'imposta ZES unica non comporta necessariamente la decadenza dal beneficio. La conclusione, però, richiede cautela. L'operazione contiene pur sempre una vendita in quanto il bene passa dall'impresa beneficiaria a un soggetto finanziatore, di norma una società di leasing o un fondo, e subito dopo torna nella disponibilità dell'impresa mediante un contratto di locazione finanziaria o una struttura contrattuale equivalente. Formalmente la proprietà cambia mentre sul piano economico il bene deve restare dov'era e continuare a servire la stessa attività produttiva.La questione si colloca dentro la disciplina dell'art. 16 D.L. 19.09.2023, n. 124, convertito dalla L. 13.11.2023, n. 162, che ha istituito il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica, misura poi rifinanziata per il triennio 2026-2028 dall'art. 1, cc. 438-443 L. 30.12.2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026). La norma contiene clausole di salvaguardia piuttosto nette: se il bene non entra in funzione entro il 2° periodo d'imposta successivo all'acquisizione o all'ultimazione, il credito deve essere rideterminato; lo stesso accade se, entro il 5° periodo d'imposta successivo all'entrata in funzione il bene viene dismesso, ceduto a terzi, destinato a finalità estranee o trasferito presso strutture produttive diverse. A ciò si aggiunge un vincolo più ampio: l'impresa beneficiaria deve mantenere l'attività nella ZES unica per almeno 5 anni dalla...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.