La legge di Bilancio 2023 (art. 1, cc. da 166 a 173) ha introdotto la possibilità di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti (di natura formale) commesse fino al 31.10.2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi.
Si fa riferimento, in ogni caso, a inosservanze di formalità e adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale; diversamente, le stesse costituirebbero violazioni “meramente formali”, per le quali l’art. 6, c. 5-bis D.Lgs. 472/1997 dispone la non punibilità, trattandosi di violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo e che non pregiudicano l’attività di controllo svolta dall’Amministrazione Finanziaria (circolare 3.08.2001, n. 77/E).
A titolo esemplificativo rientrano tra le violazioni definibili:
Si fa riferimento, in ogni caso, a inosservanze di formalità e adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale; diversamente, le stesse costituirebbero violazioni “meramente formali”, per le quali l’art. 6, c. 5-bis D.Lgs. 472/1997 dispone la non punibilità, trattandosi di violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo e che non pregiudicano l’attività di controllo svolta dall’Amministrazione Finanziaria (circolare 3.08.2001, n. 77/E).
A titolo esemplificativo rientrano tra le violazioni definibili:
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (art. 11, c. 2-ter D.Lgs. 471/1997); in tal caso, la violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (art. 11, c. 4 D.Lgs. 471/1997);
- erronea compilazione della dichiarazione di cui all’art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 (dichiarazione d’intento) che ha determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (art. 11, c. 1 D.Lgs. 471/1997);
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (art. 3, c. 5-bis D.Lgs. 21.11.2014, n. 175);
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (art. 6, c. 1 D.Lgs. 471/1997);
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (art. 6, c. 2 D.Lgs. 471/1997);
- detrazione dell’Iva, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode (art. 6, c. 6 D.Lgs. 471/1997);
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode (art. 6, cc. 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2 D.Lgs. 471/1997); si precisa che tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- mancata iscrizione al VIES (art. 11 D.Lgs. 471/1997).
Le irregolarità possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31.10.2023 (termine così modificato dall’art. 19 D.L. 30.03.2023, n. 34) oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza rispettivamente il 31.10.2023 e 31.03.2024.
