Al via la definizione delle violazioni formali. La rimozione degli errori, però, non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria, tenendo conto dei profili della violazione formale. L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato il provvedimento atteso, confermando la regolarizzazione per le violazioni di propria competenza e che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile e delle imposte, con la conseguenza che restano fuori le omesse presentazioni delle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva.
La misura istituita dall’art. 9, D.L. 119/2018, convertito con modificazioni nella L. 136/2018, ammette la sanatoria degli errori formali commessi sino alla data del 24.10.2018, prevedendo il perfezionamento attraverso il versamento di euro 200 per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguire in massimo due rate di pari importo alle date del 31.05.2019 e del 2.03.2020; la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione deve avvenire entro il 2.03.2020. Se la rimozione non è eseguita per giustificato motivo, la sanatoria si perfeziona dopo che la rimozione è stata eseguita entro il termine comunicato dall’ufficio delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.
Sono oggetto di definizione le violazioni per le quali è competente l’Agenzia delle Entrate commesse fino alla data del 24.10.2018 dal...